L’art. 142 della Legge
Regionale n. 66, del 27 dicembre 2011, “Legge finanziaria per
l'anno 2012”, ha scatenato le ire delle associazioni di categoria,
degli ordini professionali e del Comune di Grosseto, incolpando la
Regione Toscana di aver bloccato lo sviluppo urbanistico ed edilizio
ed “ingessato” il territorio agricolo.
E’ intervenuto anche il
PD grossetano, sostenendo che gli effetti della norma comportano
l’impossibilità di trasformare, potenziare e riqualificare
l'attività agricola e agrituristica, ritenendo pertanto necessaria
una revisione della stessa.
La questione viene dunque
spostata sul piano politico, scaricando le responsabilità sulla
Regione, ma siamo sicuri che questa è la giusta interpretazione?
La Regione ha inserito la
norma sul rischio idraulico nella legge finanziaria, pertanto la
filosofia dovrebbe essere rivolta al risparmio economico, limitando
costose opere idrauliche a carico degli Enti Pubblici, là dove gli
interventi possono essere diversamente localizzabili, oltre che, alla
tutela del territorio e dei cittadini. Soprattutto questi ultimi,
infatti non dobbiamo dimenticare che gli eventi alluvionali
dell’ottobre scorso in Lunigiana e nello spezzino, oltre a
presentare un elevato costo economico, sono stati caratterizzati da
numerosi lutti.
Questa rigidità
attribuita alla Regione non deriva certo dall’emotività generata
dalle alluvioni, infatti la norma si riferisce alle aree,
classificate dai Piani Strutturali o dai PAI (Piani di Assetto
Idrogeologico), come aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata,
per le quali l’attività di trasformazione ed edilizia era già
fortemente limitata. Basti ricordare che il Regolamento Regionale n.
26/R del 2007 stabilisce che, per le aree a Pericolosità Idraulica
Molto Elevata, non sono da prevedersi interventi di nuova
edificazione.
Questo rappresenta solo
uno stralcio della complessa ed articolata normativa Regionale in
materia, alla quale i Comuni devono adeguare la loro politica di
gestione del territorio. Quindi la Regione, con l’art. 142 della
legge finanziaria, ha solo specificato meglio e con più forza ciò
che già era in vigore sul rischio idraulico..
Vediamo, allora, perché
il Comune di Grosseto ha l’80% del territorio classificato a
Pericolosità Idraulica Molto Elevata (P.I.M.E.).
Le politiche di governo
del territorio, a livello comunale, si attuano attraverso il Piano
Strutturale (Strumento di Pianificazione Territoriale) ed il
Regolamento Urbanistico (Atto di Governo del Territorio). Il Piano
Strutturale definisce il Quadro Conoscitivo e contiene, fra le altre,
la “Carta delle aree a pericolosità idraulica”, mentre il
Regolamento Urbanistico disciplina l’attività urbanistica ed
edilizia.
Prendendo come esempio il
territorio a nord del Comune (Braccagni-Madonnino), vediamo come si è
sviluppata, a livello cartografico, la perimetrazione del rischio
idraulico negli Strumenti Urbanistici.
La cartografia sul
rischio idraulico allegata al Piano Strutturale del Comune di
Grosseto, adottato nel 2004 e approvato nel 2006, contiene una
classificazione diversa da quella adottata dalla Regione Toscana nel
PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), ma non presenta vaste aree
riconducibili a Pericolosità Idraulica Molto Elevata. Seppur con
nomi diversi le due perimetrazioni coincidono, ma allora, perché
oggi l’80% del territorio comunale è vincolato?
Estratto cartografia del PAI del
Bacino Regionale Ombrone
Estratto cartografia del Rischio
Idraulico del Piano Strutturale (in rosso le aree a P.I.M.E.)
Dal confronto delle due
cartografie possiamo osservare che le aree a Pericolosità Idraulica
Molto Elevata, perimetrate nel PAI, sono state riprese dal Comune nel
Piano Strutturale.
La situazione cambia
nella stesura del Regolamento Urbanistico, dove il Comune inserisce
una nuova carta delle aree a rischio idraulico, giustificandola in
attuazione del Regolamento Regionale 26/R del 2007, peraltro non
obbligatoria, perimetrando quasi tutta la pianura grossetana a
Pericolosità Idraulica Molto Elevata.
Carta del Rischio
Idraulico allegata al Regolamento Urbanistico (in rosa le P.I.M.E.)
Il confronto di
quest'ultima cartografia con le precedenti evidenzia un aumento
sostanzioso delle aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto
Elevata.
Il Regolamento Regionale
26/R impartisce direttive per la stesura dei Piani Strutturali,
stabilendo che vanno classificate a Pericolosità Idraulica Molto
Elevata aree di fondovalle non protette da opere idrauliche
per le quali, in assenza di studi idrologici e idraulici, si
hanno notizie storiche di inondazioni o sono morfologicamente in
situazione sfavorevole. Mentre, per i Regolamenti Urbanistici indica
criteri normativi generali, come, ad esempio, che non sono da
prevedersi interventi di nuova edificazione per le quali non sia
dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia
prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di
messa in sicurezza.
L’art. 142, della Legge
finanziaria Regionale n. 66/2011, disciplina gli interventi nelle
aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata classificate dai
Piani Strutturali o dai PAI, non facendo menzione dei Regolamenti
Urbanistici, in quanto sono i P.S. a definire il quadro conoscitivo.
Quindi, norme alla mano, l'art. 142 si applica alle cartografie del
P.S., cioè alle aree P.I.M.E. della prima carta.
In base alle norme di cui
sopra il Comune di Grosseto poteva scegliere di lasciare la
perimetrazione effettuata nel Piano Strutturale, in quanto alla data
di entrata in vigore del Regolamento 26/R era già dotato di P.S.,
oppure, nel dimostrare la propria sensibilità verso questo problema
a seguito degli eventi del 2004, approvare una variante al Piano
Strutturale, producendo studi idrologici e idraulici dettagliati, al
fine di individuare la giusta classificazione del territorio anche in
base alle opere idrauliche realizzate nel tempo.
Invece, ha applicato al
Regolamento Urbanistico le direttive di carattere generale contenute
nel Regolamento 26/R e destinate al Piano Strutturale, violando così
le norme in materia di formazione degli Strumenti Urbanistici.
Da quanto sopra si evince
che, interpretando la norma, l'art. 142 non si applica alle
perimetrazioni del rischio idraulico contenute nel Regolamento
Urbanistico, che il Comune ha probabilmente violato le norme sulla formazione degli
Strumenti Urbanistici, modificando con il R.U. ciò che compete al
P.S., e soprattutto, che ha operato una classificazione del rischio
idraulico in maniera generica e superficiale, senza tenere conto
delle opere di difesa idraulica realizzate sul territorio.
Gli stralci cartografici
si riferiscono all'area del Madonnino, a nord di Braccagni, dove sono
state realizzate importanti opere di difesa idraulica (idrovore,
canalizzazioni, casse di espansione, varchi sotto la S.S. 1 Aurelia,
ecc.), costate ad oggi 8 milioni di Euro e che dovevano servire a
diminuire il rischio idraulico, mentre sulla carta è ancora molto
elevato.
La soluzione del problema
sta sicuramente nella revisione delle cartografie del Piano
Strutturale, attraverso studi idraulici che tengano conto delle opere
di difesa realizzate e nel ritiro delle cartografie prodotte, in modo
superficiale, nel Regolamento Urbanistico, altrimenti si rischia di
aver sprecato, una volta di più, soldi pubblici per opere inutili.
Al momento, però, sembra
più semplice addossare le responsabilità ad altri, chiedendo la
revisione delle norme, lasciando i cittadini e le aziende agricole
nella melma di un “padule” quale sta diventando il Regolamento
Urbanistico.
Fabio Bargelli